Come previsto dalla normativa vigente, il ricorso avverso ad una sanzione comminata per violazioni del Codice della Strada può essere proposto dagli interessati al Prefetto o alternativamente al Giudice di Pace.
Il ricorso avverso una sanzione promosso davanti al Prefetto rende inammissibile quello davanti al Giudice di Pace. In ogni caso il ricorso è inammissibile se nel frattempo è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione.
Qualora si riscontrino vizi palesi, è possibile inoltrare una istanza scritta al Comando di Polizia Locale che, previa istruttoria, procede in via di autotutela amministrativa all'annullamento dell'atto. (Si rimanda alla scheda informativa "Autotutela"). Detta procedura non è alternativa al ricorso.
Come presentare ricorso al Giudice di Pace
Entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'interessato può proporre ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente.
Il ricordo va indirizzato al Giudice di Pace di Parma, p.le Boito 1/bis per le infrazioni contestate nei comuni del territorio dell'Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo)
IMPORTANTE: Per le sanzioni accertate dal 6 Ottobre 2011 il ricorso al Giudice di Pace deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 01/09/2011.
Alle ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto, è possibile proporre opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla loro notificazione.
Vincoli per l'accesso al servizio
L’atto che si intende impugnare deve essere stato notificato od immediatamente contestato: non è previsto il ricorso avverso il preavviso di accertamento.
Il soggetto che presenta ricorso deve avere la legittimazione attiva e deve essere destinatario del verbale:
- trasgressore (deve essere identificato come tale nel verbale di contestazione a lui indirizzato)
- genitore, tutore o chi ne fa le veci (per illeciti commessi da minori o soggetti che non hanno la capacità d’agire)
- il responsabile in solido del veicolo oggetto della violazione (proprietario del veicolo o usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 196 del C.d.S.; per i ciclomotori l’intestatario del contrassegno d’identificazione
- legale rappresentante od amministratore delegato della persona giuridica (società od impresa) titolare del veicolo
- organo munito della rappresentanza esterna per gli enti pubblici proprietari del veicolo sanzionato
- altri obbligati in solido (nei rapporti di vigilanza, direzione ed autorità ai sensi della Legge 689/91)
Tempistica del procedimento
Il Giudice di Pace, se ritiene ammissibile l’opposizione, emana il decreto di fissazione della data d’udienza che è notificato all'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore unitamente al ricorso.Nei successivi 20 giorni dalla notifica del ricorso e del decreto è fissata la data dell’udienza.
Il legittimato passivo del giudizio deve presentare copia della documentazione richiesta dal Giudice di Pace almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Il Giudice di Pace decide in ordine alla domanda di sospensione del procedimento con autonoma udienza. Il Giudice di Pace ha poteri istruttori molto ampi, su richiesta delle parti o d’ufficio può acquisire documentazione probatoria di ogni tipo, citare ed ascoltare testi.
Se l’opponente si presenta ed il contraddittorio tra le parti è regolarmente instaurato (presenza del ricorrente e dell’amministrazione legittimata passiva) il corso normale del giudizio si articola in una o più udienze, necessarie al Giudice per valutare gli atti e i fatti e determinare il suo convincimento. Il Giudice provvede quindi all’emanazione della sentenza
Il Giudice di Pace decide in ordine alla domanda di sospensione del procedimento con autonoma udienza. Il Giudice di Pace ha poteri istruttori molto ampi, su richiesta delle parti o d’ufficio può acquisire documentazione probatoria di ogni tipo, citare ed ascoltare testi.
Se l’opponente si presenta ed il contraddittorio tra le parti è regolarmente instaurato (presenza del ricorrente e dell’amministrazione legittimata passiva) il corso normale del giudizio si articola in una o più udienze, necessarie al Giudice per valutare gli atti e i fatti e determinare il suo convincimento. Il Giudice provvede quindi all’emanazione della sentenza
Esito del procedimento
- ordinanza di inammissibilità del ricorso (perché il ricorso è presentato da persona non legittimata o perché presentato oltre i termini, o perché è già stato effettuato il pagamento della sanzione, o perché è già stato presentato ricorso al Prefetto ecc.);
- ordinanza di convalida (emessa qualora il ricorrente, parte attrice, non si presenti alla prima udienza di comparizione senza addurre alcun legittimo impedimento);
- sentenza di rigetto (costituisce titolo esecutivo)
- sentenza di accoglimento (con la quale annulla l’atto di accertamento).
Il procedimento è regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le deroghe previste dall’art. 204/bis del codice della strada. e le parti possono stare in giudizio personalmente, cioè senza difensore.
Informazioni
GIUDICE DI PACE DI PARMA:
Cancelleria, Piazzale Boito n. 1/bis - 43121 Parma tel. 0521 220811
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43035 Felino (PR) - Tel: 0521 833030
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